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ape 2015 

APE2015

Ministero dello Sviluppo Economico Decreti attuativi del 26 giugno 2015

REGIONE LOMBARDIA – Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 – n. 6480 – Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868 del 17.7.2015

E’ stato introdotto un nuovo format allegato al decreto per la redazione dell’APE la cui adozione è OBBLIGATORIA dall’1 ottobre 2015, pena la nullità del certificato. I vecchi certificati restano in vigore per 10 anni. Anche per il nuovo APE la validità è confermata in 10 anni.

Contenuto dell’APE a pena di invalidità

Il decreto indica le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare a pena di invalidità:

– la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

– la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile (nuove classi da G a A4, quest’ultima è la più efficiente);

– la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

– i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

– le emissioni di anidride carbonica;

– l’energia esportata;

– le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

 Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE

L’obbligo di dotazione e allegazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:

  • i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito;

  • gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
  • i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
  • gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile; in particolare si fa riferimento:- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;- agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
  • i manufatti non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”- (es.: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.);
  • la locazione di porzioni di unità immobiliari.
  •  i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412 (*), il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici (quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi); l’APE è invece richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l’intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un’alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;
  • gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
  • le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;

Art. 3 D.P.R. 26.8.1993, n. 412 – Classificazione generale degli edifici per categorie

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

 

 

 


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